Con ordinanza n. 15201/2015, la Corte di Cassazione, Sezioni civili unite, ha stabilito che anche per il Comune esiste la possibilità, del tutto legittima, di impugnare le rendite catastali presso il giudice tributario. Ciò in contrasto con la prassi abitudinaria secondo la quale appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia mirata a delegittimare i provvedimenti di classamento di immobili che esentano gli stessi dal pagamento dell’ICI.
La Cassazione, concentrandosi sull’interpretazione corretta da attribuire alla locuzione “controversie promosse dai singoli possessori” presente nell’art. 2, comma 2, del DLgs 546/1992, è arrivata alla seguente conclusione: la locuzione in oggetto non è intesa a delimitare la giurisdizione del giudice tributario ai soli casi in cui il classamento sia impugnato dal contribuente; rientrano, quindi, nell’ambito di competenza della giurisdizione tributario anche i casi in cui a impugnare la rendita o l’atto di classamento sia il Comune.