Secondo l’Agenzia del territorio, espressasi con la nota 31892/2012, gli immobili dotati di centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 – opifici. I pannelli devono essere inclusi nella
determinazione della rendita catastale. Non hanno autonomia catastale gli impianti a uso domestico.
Riconosciuto il carattere di ruralità se:
- sussiste la presenza di terreni e beni correlati alla produzione agricola;
- l’energia prodotta è nell’ambito dell’azienda;
- l’impianto sia nel comune dei terreni o in uno limitrofo;
- sussista almeno un requisito richiamato dal paragrafo 4 della circolare 32 del 2009.
L’Agenzia inoltre dichiara che non è necessario l’accatastamento nei seguenti casi:
- potenza pari o inferiore a 3 kW;
- potenza nominale complesiva non superiore a 3 volte il numero di unità immobiliari servite dall’impianto;
- volume generato da area e altezza relativa all’asse mediano inferiore a 150 metri.
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