Pur facendo riferimento all’attività di revisione in senso lato è utile richiamare l’art. 9 del D.Lgs. 39/2010.
Questo sottolinea come sia opportuno che il revisore di nuova nomina effettui una verifica sulla correttezza delle partite di apertura del bilancio su cui si troverà ad operare.
Il soggetto precedentemente incaricato dovrà favorire detto controllo e rendersi disponibile per eventuali chiarimenti.
Nel caso in cui i controlli non forniscano elementi sufficienti a convalidare i saldi analizzati la relazione sul bilancio dovrà indicare o un giudizio con rilievi o l’impossibilità di esprimere un giudizio.
Se dalla verifica emergessero invece errori rilevanti sarà obbligatorio per il revisore esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo.