La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali fondamentali è oggetto dell’art. 19 del decreto legge n. 95 del 2012.
Entro il 1° gennaio 2013 gli enti con popolazione fino ai 5.000 abitanti dovranno associare almeno tre funzioni fondamentali, le restanti entro il 1° gennaio 2014.
In caso di inadempimento degli obblighi individuati interverrà il prefetto dettando un termine ultimo perentorio per il soddisfacimento dell’obbligo, se l’ente non dovesse adeguarsi allora vi sarà la nomina di un commissario.
In conclusione si rileva come i comuni fino ai 5.000 abitanti possano esercitare le funzioni in forma associata o anche tramite convenzione.
Nel caso in cui si opti per questa seconda scelta la durata della convenzione deve essere per lo meno triennale, da un rinvio all’art. 30 del TUEL.
Il triennio di convenzione deve essere oggetto di monitoraggio atto a dimostrare il raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza, in caso contrario diverrà obbligatoria la costituzione dell’unione.