Per le nuove modalità di scelta dei revisori il Ministero dell’Interno con un comunicato dell’8 marzo 2013 ricorda che i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente. In altri termini, la graduatoria che si viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente; ne consegue che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione.
Al seguente link, il comunicato completo.