Il parere n. 36/2015 dell’Anac pone in evidenza che la previsione di elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo sarebbe “legittima, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella misura in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano illuminare la qualità dell’offerta” (Consiglio di Stato, sezione V, 16 febbraio 2009, n. 837); nel caso specifico, dunque, l’Authority ha ritenuto accettabili, come criteri di valutazione dell’offerta, gli elementi soggettivi attinenti alla formazione e all’esperienza pregressa del personale.
Secondo quanto espresso nel parere n. 36/2015, dunque, il divieto di commistione dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con i criteri di valutazione dell’offerta non deve essere inteso in modo assoluto, bensì valutato caso per caso; tuttavia, il peso attribuito nel bando ai criteri valutativi di tipo soggettivo non deve essere eccessivo e la stazione appaltante ha il dovere di dimostrare come il requisito soggettivo richiesto possa concorrere a valorizzare l’offerta sotto il profilo oggettivo (Consiglio di Stato n. 4191/2013).
Fonte: Quotidiano Enti Locali