Con il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (milleproroghe), si è andati a posticipare al 31 marzo 2017 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e, di conseguenza, questo comporta, per tutti gli enti che non hanno provveduto ad approvare comunque entro il 31 dicembre 2016 il bilancio preventivo, l’avvio dell’esercizio provvisorio.
Gli enti locali, durante l’esercizio provvisorio, possono effettuare spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste dall’ultimo bilancio approvato definitivamente. Cioè, la gestione viene effettuata sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel secondo esercizio compreso nel triennio di riferimento dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Quindi per il 2017 il riferimento è dato dagli stanziamenti previsti con riferimento all’esercizio 2017 nel bilancio di previsione approvato per il triennio 2016-2018.
Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito impegnare solo spese correnti, spese riguardanti lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In questi casi è persino consentito variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio. È vietato il ricorso all’indebitamento e sia il fondo di riserva sia l’applicazione dell’avanzo vincolato presunto si possono utilizzare esclusivamente per specifiche obbligazioni e condizioni.
Gli enti possono impegnare ogni mese la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo del fondo pluriennale vincolato, ad esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge che non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.