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29 Gennaio 2021

Cancellazione residui in rendiconto 2014 o in riaccertamento straordinario?

Nella Sentenza n. 4 del 24 aprile 2020 della Corte dei conti, Sezioni Riunite, la questione controversa in esame riguarda l’interpretazione da dare all’effettiva portata applicativa del riaccertamento straordinario dei residui nel passaggio dal tradizionale Sistema contabile previsto dal Testo unico al Sistema di norme derivante dal Dlgs. n. 118/2011, con il quale è stata introdotta la cosiddetta contabilità “armonizzata”.

In particolare, si tratta di stabilire se è ammissibile la cancellazione, in occasione del riaccertamento straordinario previsto dall’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011, di residui attivi che avrebbero dovuto essere espunti dal conto del bilancio all’esito del riaccertamento ordinario relativo all’esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di Amministrazione di questo esercizio e del disavanzo straordinario previsto dal successivo comma 16 dello stesso articolo. Infatti, procrastinando l’operazione di cancellazione di residui attivi al momento dell’avvio della contabilità armonizzata, l’Ente viene a beneficiare del vantaggio derivante dalla possibilità di rientro trentennale, riconosciuta dalla suddetta norma, invece del ben più gravoso immediato rientro prescritto dall’art. 188 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che non può essere protratto oltre i termini di durata della consiliatura.

Peraltro, la Sezione precisa che il Dlgs. n. 118/2011 è intervenuto anche anticipando quanto previsto dalla Direttiva 2011/85/UE in materia di regole comuni minime dei documenti di bilancio nazionali, nell’ottica di consentire agli Enti una migliore programmazione economica basata su dati di bilancio che garantiscano l’evidenza della situazione debitoria reale anche per quanto riguarda la situazione della cassa.

La riforma della cosiddetta “armonizzazione” ha segnato indubbiamente una svolta decisiva non solo nelle modalità di iscrizione delle poste contabili, ma ha determinato (o quantomeno avrebbe dovuto determinare) un cambiamento culturale nella modalità di considerare, e dare conseguente evidenza, alle effettive situazioni creditorie e debitorie degli Enti, in modo da consentire un’allocazione e una programmazione delle risorse adeguate a perseguire gli obiettivi di stabilità e sostenibilità.

Nell’assetto previsto già dall’Ordinamento precedente alla cosiddetta “armonizzazione”, alla fine di ogni esercizio finanziario ciascun Ente avrebbe dovuto rivisitare tutti gli accertamenti in essere per verificare la perdurante sussistenza dei presupposti atti ad individuare un effettivo rapporto creditorio. Pare quasi superfluo ricordare che, nel caso di mancanza di una situazione obbligatoria sottostante ab initio, l’Ente non avrebbe nemmeno dovuto iscrivere un accertamento, mentre, nell’ipotesi in cui l’obbligazione fosse, per qualche motivo, venuta meno in un momento successivo, l’operazione di cancellazione avrebbe dovuto essere effettuata non appena l’amministrazione fosse venuta a conoscenza dell’avvenuta estinzione. Nel fedele ossequio alle norme dell’ordinamento contabile, questa attività di verifica sarebbe dovuta conseguire ad un’ordinata sistematica e capillare attività di riaccertamento da parte dei singoli Uffici di tutte le situazioni creditorie pendenti alla chiusura dell’esercizio finanziario. L’effettivo ricorso ad un’attività di riaccertamento svolta con adeguata continuità avrebbe dovuto, tra l’altro, essere oggetto di verifica anche da parte del Collegio dei revisori, in quanto attività propedeutica ad una veridica definizione dei risultati dell’esercizio, che non può prescindere dalla ragionevole conoscenza dell’effettivo ammontare, tempo per tempo, delle proprie entrate.

È inoltre, elemento di conoscenza comune il fatto che, prima dell’introduzione della contabilità armonizzata, nella prassi operativa degli enti, era invalsa una diffusa tendenza al mantenimento della posta attiva iscritta, anche in ipotesi in cui, in ragione della natura dell’obbligazione e delle caratteristiche specifiche del debitore, le possibilità di effettiva e tempestiva riscossione risultavano estremamente dubbie.

Ai fini dell’avvio del processo di armonizzazione, l’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011, ha stabilito che le Amministrazioni provvedano, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015, secondo una procedura contabile scandita nelle seguenti fasi:

  • 6/11/2020 Cancellazione residui attivi inesigibili in sede di riaccertamento straordinario cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondano obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015, indicando per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali lo stesso diventa esigibile;
  • determinazione del “Fpv” da iscrivere in entrata del bilancio 2015, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi eliminati;
  • rideterminazione conseguente del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e accantonamento di una quota del risultato di Amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 nel “Fcde”.

Il rigoroso rispetto delle previsioni dell’ordinamento precedente non avrebbe dovuto determinare, in sede di riaccertamento straordinario, significative cancellazioni di accertamenti per difetto dell’obbligazione sottostante, in quanto, per i residui attivi, il Dlgs. n. 118/2011 non prevede specifiche modifiche di istituti precedenti come invece accade per gli atti di impegno che sono ora assoggettati alla disciplina dell’art. 74 del Dlgs. n. 118/2011 (che ha escluso, ad esempio, i cosiddetti impegni tecnici). Conseguentemente, qualora gli effetti delle cancellazioni sul risultato di amministrazione fossero stati in precedenza rilevati anno per anno, non appena verificata l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento, al momento dell’avvio dell’armonizzazione le Amministrazioni si sarebbero ritrovate un rendiconto già, per così dire, “ripulito”.

Secondo la Sezione, dal tenore delle disposizioni emerge chiaramente la volontà legislativa diretta a riconoscere una prevalenza all’operazione di inveramento delle situazioni contabili che si manifesta con la possibilità di ricomprendere nell’alveo del riaccertamento straordinario tardivo o del nuovo riaccertamento straordinario, anche residui erroneamente mantenuti in difetto del presupposto di obbligazioni perfezionate, con ciò dando, da un lato, una precisa indicazione applicativa agli Enti che si ritrovassero a dover ancora effettuare il riaccertamento straordinario (art. 1 del Dm. 12 febbraio 2018) e rendendo, dall’altro, legittima una tardiva “pulizia” delle situazioni “di errore” riscontrate dal Ministero o dalle Sezioni di controllo, vale adire di quelle poste relative a situazioni pregresse non conformi ad una corretta applicazione delle norme contabili, che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere corrette, ovvero cancellate, già in sede dei riaccertamenti precedenti all’introduzione della riforma. Elemento di particolare rilievo per la questione in esame, deriva dal fatto che l’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011, riconosce, anche per gli eventuali disavanzi derivanti da queste cancellazioni tardive, l’accesso al beneficio di un ripiano modulato su un periodo temporale molto più lungo dell’ordinario (entro l’esercizio 2044).

È questo l’elemento di novità dal quale appare ragionevole desumere, pur nella constatazione dell’eccezionalità della novella legislativa, una chiave di lettura della disciplina del riaccertamento straordinario che consente di ricomprendere nel perimetro dell’operazione straordinaria di pulizia, con tutti i benefici alla stessa correlati, anche i residui in precedenza mantenuti in modo erroneo.

La richiamata norma infatti, da un lato, conferma che i residui attivi, privi di idoneo titolo giuridico, risalenti all’esercizio 2014 e precedenti, andavano comunque cancellati al 1° gennaio 2015 e, dall’altro, deroga alle normali regole di ripiano del disavanzo, prevedendo che all’eventuale disavanzo conseguente alle nuove cancellazioni non si applichi l’art. 188 del Tuel, ma il ben più lungo termine intercorrente tra l’esercizio 2018e l’esercizio 2044, e che il ripiano venga effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Mef 2 aprile2015 (vale a dire quelle previste per il disavanzo da riaccertamento straordinario).

In tal modo il Legislatore, nel presumibile intento di non determinare condizioni eccessivamente afflittive per i cittadini in ossequio al Principio di salvaguardia della continuità dei servizi di rilevanza sociale ha, in buona sostanza, privato di conseguenze pratiche il mancato rispetto della normativa precedente all’armonizzazione, atteso che l’applicazione della norma introdotta con la “Legge di bilancio 2018”consente che il beneficio di un ripiano protratto fino all’esercizio 2044 sia applicato anche al disavanzo creato dall’impropria inclusione nel riaccertamento straordinario di residui attivi che andavano cancellati al31 dicembre 2014.

Il Legislatore, nell’ambito della scelta tra “la sanzione” per il mancato rispetto della normativa precedente ed il favor per un’effettiva pulizia agevolata da un ripiano dilazionato nel tempo, ha chiaramente mostrato di preferire quest’ultimo, ritenendo prioritario l’obiettivo di una rappresentazione reale dei residui attivi senza appesantire troppo i bilanci degli enti e senza pregiudicare troppo l’assolvimento delle relative funzioni.6/11/2020 Cancellazione residui attivi inesigibili in sede di riaccertamento straordinario.

Dunque, secondo la Sezione, ogni cambiamento normativo che introduce modifiche sostanziali di prassi e abitudini amministrative deve prevedere anche delle misure straordinarie dirette a garantire il pieno raggiungimento dell’obbiettivo che il Legislatore si è prefissato.

Pertanto, è legittima la cancellazione dei residui espressa in occasione del riaccertamento straordinario dei residui e non piuttosto in sede di rendiconto 2014.

Fonte: enti locali online

Source URL: https://www.entilocali-online.it/cancellazione-residui-attivi-inesigibili-in-sede-di-riaccertamento-straordinario/

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