Con la deliberazione n.9/2019, la Sezione delle Autonomie della C.C. risponde alla questione sollevata dalla Sezione Regionale del Lazio. In particolare dichiara che è legittimo per un’azienda speciale comunale che riceve esclusivamente un capitale di dotazione (ovvero quei mezzi finanziari che costituiscono il capitale di enti pubblici con particolari finalità) e la remunerazione dei servizi prestati dall’ente locale, senza altri contributi pubblici, erogare emolumenti o indennità di carica ai componenti del CDA. Dunque in presenza di questi soli elementi non operano sulla gratuità degli incarichi le limitazioni previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl 78/2010 che considera illegittima la remunerazione nel caso in cui il Comune contribuisca economicamente con altri fondi.
La Corte dei Conti ricorda che in ogni caso trova applicazione, anche in assenza di contribuzione pubblica, l’articolo 1, comma 554, della legge 147/2013 secondo cui, in presenza di un affidamento diretto, da parte di soggetti pubblici, per una quota superiore all’80% del valore della produzione e del conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, sia obbligatorio procedere alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione, mentre il conseguimento di un risultato economico negativo, per due anni consecutivi, rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.
Fonte: Vincenzo Giannotti, «Sì» della Sezione delle Autonomie sui compensi al Cda dell’azienda speciale senza contributi pubblici, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 6 giugno 2019.