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30 Maggio 2019

Concorso veloce per i segretari comunali

Al fine di accelerare le procedure concorsuali dei segretari comunali l’emendamento allo Sblocca Cantieri riporta 7 disposizioni urgenti per il loro reclutamento:

  1. Il concorso indetto dal Ministero dell’Interno per la selezione di 171 segretari comunali avviene mediante concorso per titoli ed esami che comporta l’immediata iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo, secondo la disciplina dei commi seguenti;
  2. A tale concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;
  3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici ai quali sarà assegnato l’intero contingente, prevedendo anche l’obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio;
  4. Per i vincitori del concorso il Ministero dell’Interno viene istituito apposito corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria”;
  5. Sino alla data di immissione nell’albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come a tal fine individuate dal responsabile dell’Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
    a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;
    b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede
  6. Gli iscritti all’albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono cancellati dall’albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile fare domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall’albo regionale di prima assegnazione.
  7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all’articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

Lo scopo è quello di collocare rapidamente i nuovi segretari comunali anche se tale formula mette a rischio una delle migliori forme di selezione mai messe in atto.

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