La Corte dei conti Piemonte, con propria deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR, aveva stabilito che il servizio di trasporto scolastico non rientrava nell’elenco dei servizi a domanda individuale.
Questa puntualizzazione comportava, come conseguenza, che «il costo del servizio stesso deve trovare totale copertura da parte degli utenti» e ha creato molta preoccupazione tra gli enti locali.
Nel confermare quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR la Corte dei conti-Puglia, con propria nuova delibera 25 luglio 2019, n. 76, si è pronunciata in tema di copertura finanziaria dei costi afferenti il servizio di trasporto scolastico.
La delibera pare arginare le criticità emerse sull’argomento a seguito degli orientamenti di altre sezioni territoriali della Corte, secondo i quali detto servizio, di natura pubblica, non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale e, quindi, non potendo allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, fa sì che per esso siano definite dal Comune adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’art. 117 TUEL; per conseguenza, l’erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura finanziaria deve avvenire integralmente mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio.
L’art. 117 infatti stabilisce che:
“1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
- La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
- Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici».
La Sezione pugliese, pur ritenendo che il servizio di trasporto scolastico sia a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, ha precisato che nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria, purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019) posta dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri per l’ente medesimo, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.