La Sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 121/2019, ha affermato che, in base all’attuale formulazione dell’articolo 191 del Tuel, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi.
Nel caso di specie, il Sindaco di un comune ha chiesto ai magistrati contabili di formulare un parere in merito all’interpretazione dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della modifica recata dall’art. 1, comma 901, della Legge n. 145/2018, in materia di lavori di somma urgenza.
La Sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 121/2019, ha rilevato, innanzitutto, che il citato comma 901 ha abrogato, all’interno del terzo comma dell’articolo 191 del Tuel, il riferimento all’insufficienza delle risorse finanziarie per giustificare l’avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. Secondo i giudici siciliani, quindi, in base alla nuova formulazione del predetto comma 3, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi. Conseguentemente, la Giunta è tenuta a sottoporre al consiglio dell’ente, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel, a prescindere dalla circostanza che il capitolo di spesa presenti o meno disponibilità finanziaria. La procedura di riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio deve essere attivata individuando la relativa copertura finanziaria nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell’organo esecutivo e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.
I giudici siciliani hanno sottolineato, inoltre, che l’attuale versione dell’articolo 191, comma 3, del Tuel, in cui non è più presente l’inciso “qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti”, ha inteso introdurre una disciplina derogatoria per tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile. Tuttavia, l’esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità, che giustifica l’affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l’affidatario prima che venga assunto l’impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell’alveo del bilancio.
Secondo il Collegio, il rinvio alle modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel ha una valenza, non solo procedimentale, ma anche sostanziale. La Corte ha precisato, quindi, che il riferimento alle modalità disciplinate dal predetto articolo, nel caso in cui l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, deve essere inteso nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo. In tale circostanza l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente; infatti, in caso di rispetto della tempistica prevista dalla legge non è possibile rintracciare alcuna motivazione che giustifichi la decurtazione dell’utile d’impresa.
La violazione dei suddetti termini procedurali, invece, determina l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del Tuel delineata dal consolidato orientamento della magistratura contabile. In tal caso, quindi, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile, cioè l’utile d’impresa, il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto la fornitura.
Fonte: Redazione Paweb – Alessandro Ghionni, 25/07/2019