In merito ai diritti di rogito percepibili dai segretari comunali e provinciali, siamo in presenza di opinioni contrastanti delle sezioni regionali della Corte dei Conti; in particolare, due sono le correnti di pensiero:
– Secondo una lettura più ‘estensiva’, i diritti di rogito spettano ai segretari senza distinzione di fascia, a condizione che nel Comune non siano presenti dirigenti (parere n. 194/2014 della sezione Sicilia, pareri n. 275/2014 e 297/2014 della sezione Lombardia);
– Secondo una lettura più ‘restrittiva’, i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C, ossia la fascia più bassa (parere n. 21/2015 della sezione Lazio).
Alla base della seconda lettura, vi sono riflessioni inerenti le finalità di carattere generale nonché la logica ispiratrice del Dlgs 90/2014: partendo dal presupposto che la logica ivi operante sia quella del contemperamento degli interessi, la sezione Lazio ne conclude che il diritto di rogito spetti solo ai segretari di fascia C, escludendo quindi “i segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”.
La prima lettura, a carattere più ‘estensivo’, non accetta invece l’elemento-base della lettura ‘restrittiva’ di cui sopra, negando rilevanza alla “valutazione dell’assimilazione dei segretari comunali e provinciali al personale con qualifica dirigenziale”.
Entrambi i pareri fin qui riportati, tuttavia, concordano sulle modalità di calcolo del beneficio spettante ai segretari e sulla decorrenza dello stesso:
– La quota del beneficio deve essere calcolata sulla base dell’arco temporale di servizio prestato nell’anno dal segretario presso l’Ente;
– Il diritto di rogito si perfeziona al momento del ricevimento dell’atto o del contratto stipulato in forma pubblica in presenza del segretario.