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30 Giugno 2015

DURC online

L’INPS e l’INAIL hanno predisposto il nuovo servizio “DURC On Line”, disciplinato dal DM 30 gennaio 2015 e operativo a partire dal 1° luglio 2015. Tale servizio permetterà di verificare la regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi con modalità telematiche e in tempo reale e di verificare i requisiti di regolarità necessari per la fruizione di benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

L’applicativo “Sportello Unico Previdenziale” fino ad ora deputato a tale funzione rimarrà attivo unicamente per le richieste delle tipologie di DURC ancora assoggettate alle previgenti modalità di rilascio (ad esempio, DURC in presenza di crediti certificati verso la PA, DURC per pagamenti di debiti della PA maturati al 31 dicembre 2012 ecc.).

I soggetti abilitati alla verifica telematica del DURC sono:

  • le stazioni appaltanti, le PA concedenti/procedenti e gli organismi di attestazione SOA (autorizzati all’accesso sia dal portale INPS, sia dal portale INAIL);
  • le banche, gli intermediari finanziari e chiunque sia interessato, munito di apposita delega da parte del soggetto da verificare (autorizzati all’accesso solo dal portale INPS).

In questo nuovo sistema, il DURC non reca indicazione del richiedente la certificazione né della motivazione della richiesta, e non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, eccetto la validità temporale di 120 giorni dalla data di effettuazione.

Qualora il controllo non consenta di produrre un documento di regolarità, entro 72 ore l’Ente locale effettuerà una verifica delle posizioni debitorie dell’interessato e, in caso di esito negativo, provvederà a dare avviso di inadempienza al soggetto stesso, invitandolo a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dalla notifica o entro 30 giorni dalla data della richiesta telematica. In caso di mancata regolarizzazione verrà reso disponibile un Documento di irregolarità, consultabile solo dai soggetti che hanno inoltrato richiesta di verifica su quel dato contribuente.

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