Gli obblighi gravanti sugli agenti contabili e sulle relative conseguenze nel caso di eventuali inadempimenti vengono richiamati in una serie di pronunce della sezione giurisdizionale della Sicilia della Corte dei conti: la n. 196, la n. 206 e la n. 213 del 2018.
Le sentenze si riferiscono al giudizio per la resa del conto destinato a scattare qualora l’agente contabile non adempia regolarmente alla rendicontazione giurisdizionale con la trasmissione del conto giudiziale alla magistratura contabile. Infatti tutti gli agenti contabili, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono rendere conto della propria gestione e, a sua volta – entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto – l’ente deve provvedere all’invio alla magistratura.
Qualora l’adempimento – disciplinato dal Dlgs 267/2000 – non sia assolto come dovuto non può scattare il giudizio di conto finalizzato ad accertare la gestione del denaro o di altri beni da parte dell’ente.
All’agente contabile viene assegnato per il deposito del conto un termine perentorio (non inferiore a 30 giorni) da parte del giudice, che ritiene che sussista l’obbligo di rendicontazione giurisdizionale.
Se l’agente contabile adempie correttamente all’obbligo di trasmissione del conto all’amministrazione di appartenenza e quest’ultima non lo trasmette o deposita presso la sezione giurisdizionale, il giudice acquisisce lo stesso e infligge la pena dovuta al responsabile del mancato invio.
Se, invece, il termine assegnato decorre in modo inefficace il giudice dispone con decreto esecutivo, a spese dell’agente contabile, la compilazione d’ufficio del conto.