Nel parere n. 238/2017, la sezione regionale di controllo per la Campania afferma che “…nel caso di risultato di amministrazione negativo l’Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l’art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva.” Si deve quindi operare nell’ottica di recuperare all’interno del bilancio di previsione le risorse che precedentemente erano accantonate, avendo così l’obbligo di costituire una copertura diversamente mancante.
Nella Del. n. 134/2017, parifica rendiconto 2016 Regione Piemonte, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte “…ritiene che il risultato di amministrazione costituisca una valida copertura in competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l’Ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente.”
Le pronunce della Corte dei conti fanno riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 70/2012 e 89/2017: “è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui «i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l’ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente»”.