Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze nella gazzetta ufficiale del 2 novembre 2012 e’ stato disposto che l’amministrazione o l’ente debitore deve certificare che il credito e’ ”certo, liquido ed esigibile”, ovvero ne rilevi l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e non piu’, come nella versione originaria, entro 60 giorni.
Il decreto stabilisce inoltre che per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l’amministrazione debitrice proceda alla verifica e, qualora sia rilevata l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata per un importo limitato all’ammontare del credito certificato, al netto delle somme dovute e non versate.
Decorso il termine di 30 giorni senza che sia stata rilasciata la certificazione, o non sia pervenuta alcuna comunicazione in ordine all’insussistenza o all’inesigibilità del credito, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio. Il commissario ad acta nominato agirà nelle vesti di pubblico ufficiale e potrà svolgere presso gli uffici dell’amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione.
L’impresa creditrice è nella facoltà di delegar euna banca o un intermediario finanziario a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.