Con la deliberazione n. 83/2017 della Corte dei conti della Liguria viene evidenziato che gli enti locali possono deliberare contributi a favore di soggetti terzi – proloco o altra associazione nel territorio comunale – in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità. Il tutto sempre nel rispetto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali.
Il Collegio ritiene che queste spese di norma non presentino caratteri tali da poterle identificare come spese di rappresentanza, ma piuttosto siano da considerare riconducibili, anche se in forma mediata, alle funzionalità istituzionali.
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