La delibera della Corte dei conti Lazio, la n. 55 del 6 giugno 2018, chiarisce quale sia il comportamento che l’ente deve seguire nel momento in cui si intenda procedere con l’acquisto di patrimonio immobiliare.
Il Responsabile del procedimento, al fine di far decadere il divieto, deve dare attestazione dell’indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto. Detta dimostrazione deve essere supportata da materiale documentale in modo da rafforzare le motivazioni supportanti la necessità dell’operazione.
Nello specifico, ai fini dell’indispensabilità, si deve far emergere l’ “assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’Amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intesa e specifica tutela”, mentre per l’indilazionabilità si deve rilevare se si sia in presenza dell’ “impossibilità di differire l’acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori”.