La Corte dei conti dell’Umbria, sezione regionale di controllo, con deliberazione 14/2018/PAR, ha chiarito come le somme per incentivazione ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2017 non debbano essere fatte rientrare nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs n. 75/2017.
Nel richiamare la legge di Bilancio si sottolinea come la stessa preveda che “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Con queste specifiche si tenta di giungere a una espressione conclusiva secondo la quale gli incentivi di cui sopra non debbano essere fatti confluire nel tetto di spesa per il trattamento accessorio.
Al fine di avvalorare la propria tesi la Corte richiama poi i principali vincoli di spesa che la normativa già prevede in ambito di incentivi alla progettazione, ovvero:
- il fondo incentivante deve trovare copertura negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
- le risorse di cui sopra non sono prefissate nell’ammontare massimo, ma vanno modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara, potendo essere calcolate in misura inferiore in base alla tipologia di lavoro, servizio e fornitura da espletare;
- gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente non possano superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- in termini di controllo e autorizzazione al riconoscimento si rileva poi come la corresponsione dell’incentivo “è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”.