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4 Aprile 2018

Finanziario – Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Affrontiamo ora il discorso del fondo crediti di dubbia esigibilità ponendo particolare attenzione alla procedura da porre in essere per la sua determinazione nel momento in cui si parla di elaborazione del Rendiconto e definizione del risultato di amministrazione.

L’ammontare della quota stanziata, sia in parte corrente che in conto capitale, viene determinato in funzione:

  • della dimensione dei residui relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell’esercizio;
  • della natura dei crediti di dubbia e difficile esazione;
  • della capacità di riscossione dei crediti (residui) di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Ai fini della determinazione del fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non tutte le voci confluenti nei crediti richiedono l’accantonamento al fondo, ne sono infatti esonerati:

  • i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinati ad essere accertati a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;
  • i crediti assistiti da fidejussione;
  • le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa (IMU, TASI e addizionale IRPEF);
  • le entrate riscosse per conto di un altro ente da versare al beneficiario.

In conclusione, nel bilancio occorre quindi:

  • individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
  • calcolare, per ciascuna entrata, la media del rapporto tra residui a inizio esercizio e gli incassi sui residui degli ultimi cinque esercizi approvati;
  • determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando allo stanziamento la percentuale prevista dalla normativa.

In sede di rendiconto relativo all’esercizio 2017 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente conteggio: fondo crediti di dubbia esigibilità riportato nel prospetto del risultato di amministrazione 2016, meno il fondo crediti utilizzato nel corso dell’esercizio 2017, più il fondo crediti accantonato nel bilancio 2017.

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