E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 11.1.2013, in virtù del quale possono chiedere l’accesso al Fondo di rotazione denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” i comuni, le province e le città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Contestualmente alla presentazione della delibera di cui all’art. 243-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, redatta e documentata secondo le modalità indicate al successivo art. 4, fermo restando la necessità di previsione nel piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate nell’art. 243-bis, comma 8, lett. “g”.
All’esito della procedura di esame delle istanze di accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente decreto e nei limiti della disponibilità del fondo, il Ministero dell’Interno, due volte l’anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso.
Relativamente ai criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione, l’art. 3 del decreto precisa che l’anticipazione attribuibile a ciascun ente è determinata, nei limiti della disponibilità annua di cui all’articolo 2, nell’importo pari all’80 per cento dell’importo massimo fissato dall’articolo 243-ter, comma 3, corretto secondo i seguenti criteri:
– con una riduzione del 10 per cento, per gli enti che non dimostrino nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nell’ultimo degli esercizi considerati nello stesso, di conseguire una riduzione complessiva delle spese correnti di almeno il 5 per cento rispetto all’importo risultante dall’ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell’adozione del piano di riequilibrio;
– con un incremento fino al 25 per cento dell’importo, se l’ente dimostri di aver operato le riduzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell’articolo 243-bis, del decreto legislativo 267 del 2000, in una misura pari ad almeno il 5 per cento in più di quella minima stabilita dalla legge. Detto incremento non opera se ricorrono le condizioni di cui al punto a). A sua volta l’art. 4 disciplina le Modalità per la concessione e l’art. 5 le modalità per la restituzione dell’anticipazione.