I contributi dati dalla Pubblica Amministrazione a soggetti pubblici o privati rientrano in campo Iva quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto.
Non si applica l’Iva quando chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna controprestazione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 34/E. Sono contributi pubblici, spiega il comunicato dell’Agenzia, quando la p.a. non opera all’interno di un rapporto contrattuale, cioè quando le erogazioni sono effettuate secondo norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti definiti.
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