“La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996…” così recita il principio contabile 4.3 punto 9.1.
Queste poche parole rappresentano un incubo per molti comuni che hanno usufruito della proroga per la contabilità economico patrimoniale all’esercizio 2017.
Un incubo generato probabilmente da una falsa convinzione indotta dalla lettura dell’art. 227, comma 3, del Tuel, il quale prevede che:
“Nelle more dell’adozione della contabilità economico patrimoniale gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista all’articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato…”
Preso un bel sospiro di sollievo ci si ritrova però a dover visionare un altro atto, nello specifico il D.Lgs. 118/11 che, all’art. 11 comma 13, riporta:
“Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”.
A questo punto l’incubo torna a materializzarsi!
Cosa fare nel caso in cui l’ente non abbia approvato uno Stato Patrimoniale al 31/12/2016?
Ci viene in aiuto la Commissione Arconet con la risposta alla FAQ 22 del 24 marzo 2017. Riportando quanto scritto nel testo della stessa:
“Pertanto la legge richiede a tali enti l’approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre sulla base del:
- proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
- conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016…”
Nel caso in cui l’ente non abbia quindi predisposto lo Stato Patrimoniale al 31/12/2016 è obbligato a intervenire per sopperire alla mancanza, costituendo così la base numerica fondamentale per poter poi procedere con la riclassificazione e apertura all’1/1 dello Stato Patrimoniale.