Con la conversione in legge del DL 102/2013, relativo al decreto IMU, alcuni importanti provvedimenti (anche a riguardo di altre materie) sono stati introdotti. Per l’ufficialità della loro entrata in vigore manca soltanto più la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- Esenzione IMU su immobili invenduti
A partire dalla rata di dicembre, immobili invenduti e di proprietà dell’impresa costruttrice sono considerati esenti. Rimane dovuto però l’imponibile maturato da gennaio a giugno, tenendo conto anche dell’eventuale maggiorazione dovuta a cambiamento di aliquote approvato dai Comuni. - Comodato d’uso a parenti
Dopo l’abolizione dell’esenzione per il comodato ai parenti con l’IMU, ritorna la possibilità per il Comune di inserire l’esenzione nel regolamento comunale, eccetto che per immobili di lusso (A1, A8, A9). Tale beneficio è comunque, come sopra, applicabile solo per il saldo 2013. - Tares: no alle sanzioni
Se il Comune non invia modelli di pagamento precompilati, il contribuente non può essere sanzionato per versamento insufficiente. Rimane la sanzione in caso di mancato versamento.
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