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7 Settembre 2018

Finanziario – Quando si rilevano i costi e i ricavi

Si riporta quanto indicato dal principio contabile 4.3 “Principio contabile applicato contabilità economico patrimoniale” in merito al momento in cui nascono i ricavi/proventi o i costi/uscite.

“…i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

  • i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell’impegno della spesa;
  • le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi;
  • le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;
  • le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
  • la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per prelievi da depositi bancari;
  • l’incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari…”

Prioritariamente si evidenzia quindi come debbano essere presi in considerazione le fasi di accertamento e di impegno.

Torna utile a tale proposito richiamare il TUEL e riportare le due definizioni:

  • Art. 179: “L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché’ fissata la relativa scadenza.”
  • Art. 184: “La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.”

Queste fasi sono estrapolate dal processo integrale di gestione delle entrate (accertamento, riscossione, versamento) e delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento).

Grande attenzione va quindi posta a queste specifiche, fondamentali per la corretta definizione del conto economico e, conseguentemente, dello stato patrimoniale; di conseguenza rilevanti per evidenziare le operazioni oggetto di sterilizzazione nella eventuale successiva fase di consolidamento.

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