La Corte dei Conti Piemonte, con delibera 19/2018, ha ribadito un concetto messo in discussione più volte, ovvero che “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”.
Andando infatti ad analizzare con attenzione il d.lgs. 118/2011 e l’allegato 4/4, si rileva come la definizione di gruppo amministrazione pubblica comprenda:
- organismi strumentali (in quanto dotati di autonomia contabile, ma privi di autonoma personalità giuridica rispetto all’amministrazione pubblica);
- enti strumentali (in quanto dotati di autonoma personalità giuridica), sia controllati che partecipati;
- società, sia controllate che partecipate.
Quando ci si riferisce alle società è poi importante rilevare come rientrino nel gruppo amministrazione pubblica tutte le partecipazioni detenute dalla regione o dall’ente locale, a prescindere dalla consistenza di tale partecipazione, nel caso in cui la società partecipata sia una società a partecipazione pubblica totalitaria che risulti affidataria diretta di un servizio pubblico locale.