Gli assessori comunali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio relative a tutte le sedute consiliari alle quali prendano parte, non essendo riferito il requisito della “presenza necessaria” alla partecipazione alle sedute del Consiglio o della Giunta comunale; tale requisito, al contrario, preclude il rimborso delle spese sostenute in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio o della Giunta, se non in presenza di un preesistente obbligo giuridico, che elimini qualsiasi facoltà di operare, per l’esercizio della funzione, una scelta diversa. Questo è quanto ha ribadito la Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna con delibera n. 10 del 13 febbraio 2012.
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