Nel richiamare due delibere della Corte dei conti Lombardia, la n. 243 e la n. 244, possiamo trarre alcune indicazioni fondamentali per la corretta classificazione, e conseguente trattamento, delle spese di rappresentanza.
Presupposto fondamentale è che le stesse siano sostenute al fine di migliorare e/o rafforzare la reputazione dell’Ente.
A fronte di quanto sopra riportato si rileva che possono essere considerate come spese di rappresentanza quelle riconducibili al gemellaggio con altri enti e quelle per onoranze e doni; diversamente sono da escludere quelle correlate a spese di viaggio per le riunioni.
È utile rilevare come venga ribadito che le spese per il notiziario comunale, se sostenute per perseguire la finalità istituzionale di rafforzare la comunicazione con i cittadini, non sono da considerarsi come spese di rappresentanza.
Quanto sopra torna utile ai fini della predisposizione dei prospetti di monitoraggio della spesa, prospetti oggetto di analisi dell’organo di revisione prima e dalla corte poi.