Un nuovo adempimento grava sugli organi di Revisione degli enti locali, la verifica del rispetto dei termini per i pagamenti!
Con il recepimento della Direttiva 2011/7/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, e con le modifiche apportate al Dlgs 231/2002, per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2013, gli enti locali saranno tenuti a onorare i propri impegni di pagamento al massimo entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Vi sono poi dei casi particolari individuati dalla normativa che sottostanno ad un termine differente.
In caso di mancato rispetto delle scadenze dettate è previsto un severo impianto sanzionatorio che prevede l’applicazione di interessi di mora, pari oggi al 10% annuo, sull’intero importo della somma dovuta.
Sarà quindi compito dei revisori effettuare delle verifiche periodiche sulle modalità con le quali vengono contrattualmente disciplinate le modalità di attribuzioni di penali e risarcimenti per danni subiti da ritardo di pagamento, tenendo a mente che il nuovo testo del Dlgs 231/2002 prevede la nullità di eventuali clausole che stabiliscano l’impossibilità di applicare interessi di mora, che escludano il risarcimento per i costi di recupero o che siano finalizzate a predeterminare o modificare la data di ricevimento della fattura. L’organo di revisione dovrà inoltre vigilare sul flusso dei pagamenti in modo da far emergere eventuali rischi inerenti lo sforamento dei termini e la potenziale applicazione delle sanzioni.
In chiusura si ricorda come è possibile, per il creditore dell’ente, procedere con l’attivazione delle procedure giurisdizionali per l’ottenimento degli interessi moratori anche dopo il soddisfacimento del credito residuo.