Per quanto concerne i fondi vincolati si tratta delle risorse pervenute all’ente con il vincolo di utilizzarle in determinati modi.
Sorge il problema interpretativo di che cosa debba intendersi per “entrate aventi destinazione vincolata”.
A tal fine un primo elemento da considerare è il fatto che queste risorse debbano avere una destinazione specifica, mentre non appare sufficiente il generico vincolo di impiegare in spese di investimento le entrate dei titoli IV e V, non si giustificherebbero altrimenti i fondi per il finanziamento di spese di investimento.
Un secondo elemento da prendere in considerazione è che la presenza di fondi vincolati, come i componenti del risultato di amministrazione, ha significato soltanto se si considerano impegnati gli stanziamenti di spesa correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.
L’interpretazione restrittiva suddetta porta a distinguere le entrate con vincolo specifico di destinazione in:
- entrate vincolate per legge;
- entrate i cui vincoli di destinazione non sono imposti da leggi.
Costituiscono, quindi, una quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.
Nel caso di entrate a destinazione vincolata, ma non per legge, si tratta di componenti dell’avanzo e concorrono alla formazione di economie e non di residui.
Le quote del risultato presunto – derivanti dall’esercizio precedente – costituite da accantonamenti derivanti dall’ultimo consuntivo approvato, o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.
Al link il video all’approfondimento realizzato dal dott. Marco Sigaudo: cliccare qui.