Dal I gennaio 2013 l’Ente che ritarda i pagamenti ai propri creditori vedrà l’applicazione automatica degli interessi di mora e di un rimborso per le spese sostenute dagli stessi per introitare il credito vantato.
Il rimborso spese è previsto per un corrispettivo minimo pari a euro 40,00, minimo incrementabile a fronte della presentazione della documentazione giustificativa dei maggiori costi che si sono dovuti sostenere per procedere con l’incasso delle somme attese.
In merito ai tassi di interessi vediamo come questi passino dall’8%, per il primo semestre 2011, all’8,25% per il secondo semestre dello stesso anno, si attestino poi all’8% sino a fine 2011 per poi diminuire a 7,75% nel primo semestre 2013.
A fronte di quesiti l’Agenzia delle Entrate ha poi detto come non sia possibile per il creditore disapplicare gli interessi e il rimborso a fronte del ritardato pagamento, questa operazione comporterebbe infatti minori indiretti introiti per l’Erario.