naviga tra gli articoli
polizia locale
Condividi l'articolo
24 Aprile 2020

I diversi risvolti del Bilancio in tempo della COVID-19 – Parte 4

Alcuni interventi del Decreto Cura Italia che impattano sul Bilancio

  • Oneri di urbanizzazione (art. 109 c. 2 D.L. 18/2020): gli oneri di urbanizzazione potranno essere utilizzati anche integralmente per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza, ad esclusione delle quote riconducibili alle sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-bis, del DPR 380/2001. La deroga alle finalità indicate al comma 460 della legge 232/2016 vige per il solo anno 2020 e deve comunque salvaguardare gli equilibri di bilancio.
  • Avanzo amministrazione libero (art. 109 c. 2 D.L. 18/2020): per il 2020 è possibile utilizzare l’avanzo libero per finanziare le spese correnti connesse all’emergenza COVID. La quota di avanzo libero che può essere utilizzato non deve eccedere l’80% della consistenza complessiva dell’avanzo libero.
  • Svincolo avanzo (D.L. 18/2020): in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già̀ finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già̀ contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. Lo svincolo può già avvenire in fase di approvazione dello schema di rendiconto da parte dell’organo esecutivo, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme. Le risorse, che così svincolate confluiranno in avanzo libero, potranno essere utilizzate, nelle more dell’approvazione definitiva del rendiconto, nei limiti dell’80%.
  • C.D.E. (art. 107 bis D.L. 18/2020): a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità̀ delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell’anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo del rendiconto 2019 e del bilancio 2021
  • Ripiano disavanzo di amministrazione (art. 111 c. 4 bis D.L. 18/2020): nel caso in cui l’ente abbia ripianato il proprio disavanzo, nel corso di un esercizio, per un importo superiore a quello applicato al bilancio, potrà non applicare questo maggior recupero negli esercizi successivi; abbattendo quindi la quota da finanziare a carico dell’esercizio successivo.
  • Fondo per la sanificazione degli ambienti (art. 114 D.L. 18/2020): è stato istituito, e assegnato, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni.
  • Straordinario della polizia locale (art. 115 D.L. 18/2020): viene stabilito che, per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

È stato inoltre istituito, e ripartito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Articolo redatto dal Dott. Domenico Coviello e Dott. Marco Sigaudo.

Articoli correlati

Scorri i documenti