Con la sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito un limite circa i permessi di cui all’art. 4 della Legge 53/2000: il datore di lavoro non è autorizzato a negare un congedo per lutto di un familiare, ma per quanto riguarda il congedo “per gravi e documentati motivi familiari” egli ha la facoltà di darne o meno autorizzazione. In tal modo, dunque, la fruizione di quest’ultimo tipo di congedo non può essere lasciato al mero arbitrio del lavoratore.
La Cassazione ha deliberato in tal senso respingendo il ricorso di un lavoratore licenziato dall’azienda in seguito a periodiche assenze dal posto di lavoro per “gravi motivi” mai documentati al datore di lavoro al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle giustificazioni; la Cassazione ha, dunque, ritenuto legittimo il licenziamento operato dall’azienda, la quale aveva considerato tali “congedi” come assenze ingiustificate.