La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 69/2019/SRCPIE/PAR, ha fornito riscontro a un quesito avanzato da un ente che voleva sapere se fosse nelle disponibilità dello stesso, e in tal caso in quale misura, disporre il trasferimento di risorse dal fondo per il salario accessorio del personale di categoria dirigenziale all’analogo fondo per il personale di categoria non dirigenziale.
La Corte ha iniziato richiamando l’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.
Il limite della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.
Nel caso di specie l’istanza di parere, che si sostanzia nel quesito relativo alla eventuale possibilità per gli Enti locali di disporre, trasferendole da un fondo all’altro, delle risorse pertinenti il trattamento salariale accessorio del personale, si configura quindi inammissibile in ragione della specifica materia oggetto del quesito, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione in occasione dello scrutinio di richieste di parere di contenuto analogo (v., Sez. Controllo Piemonte, Deliberazione n. 124 del 2018 nonché n. 27 del 2019).
Come, infatti, rammentato nelle pronunce citate, “…esulano dalla funzione consultiva della Sezione le questioni relative alla destinazione della retribuzione di posizione e di risultato eventualmente non attribuite al dirigente, nonché le questioni relative all’impatto sulle risorse per il trattamento accessorio del personale in conseguenza della riorganizzazione degli uffici a seguito della vacanza del posto da dirigente”, e ciò in quanto questioni attinenti “…all’interpretazione dei contratti collettivi, con particolare riguardo al nuovo CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali ed al CCNL vigente per il Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali”.
Deve essere rammentato quanto più volte affermato dalla giurisprudenza contabile in sede consultiva ed in particolare altresì dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr. deliberazione n. 56 del 2 novembre 2011): “in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (…) poiché, come più volte specificato, l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN. Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. (Cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 30.10.2015 n. 158; Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia 11.9.2015 n. 271).