L’art. 49, comma 1, TUEL, che dispone: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile (…)”
La giurisprudenza contabile prevalente ha ritenuto e ritiene che regolarità contabile significhi controllo di legittimità della spesa: “Nel parere di “regolarità contabile” infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.” (Corte conti Sez.II 104/1994).
Una più accentuata e approfondita precisazione è stata effettuata dalla Corte dei Conti sez. Puglia 207/2006, confermata anche dalla Corte dei conti sez.Toscana 114/2010: “ il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa.” .
Tale assunto ha un proprio fondamento normativo nell’art. 184 comma 4, sopra citato, “(..) l’ufficio economico finanziario (…) effettua i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili secondo i principi della Contabilità Pubblica”.
Ma quali sono i principi di contabilità pubblica?
La giurisprudenza contabile ha individuato quale principio fondamentale per i responsabili di ragioneria l’art. 27 del R.D.2440/1923 il quale prevede che: “(..) le ragionerie centrali vigilino perché siano osservate le leggi………c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio” e, in relazione all’attestazione della copertura finanziaria, l’art. 20 del R.D.1214/1934 TU Corte dei conti, ove si prevede: “La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti”.
Tale norma che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione, si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile, tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni; e, dunque, per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi e ai regolamenti. (Corte dei Conti Sez. Giuris. Sicilia n. 1337/2012).
Pertanto, non potevano essere accolte le tesi sostenute dai vari responsabili dei servizi finanziari, chiamati nei vari giudizi, i quali sostenevano che il visto contabile ha solo valore significativo dell’esistenza di copertura finanziaria e non anche quello di legittimità della spesa.
Di contro, la giurisprudenza ha più volte affermato che il controllo e il visto di regolarità contabile, congiunto alla attestazione di copertura finanziaria, sono requisiti di esecutività dell’atto amministrativo (ex art. 151, comma 4 del T.U.E.L.), in mancanza dei quali l’atto non può produrre effetti.
Da tale circostanza deve inferirsi che l’attività del responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni di spesa non può mai ridursi ad un’attività pseudo “notarile”, con cui il responsabile si limita a prendere atto della volontà aliunde formatasi e verso la quale è sprovvisto di qualsiasi potere di intervento. (Corte dei Conti Sez. Giursid. Puglia n. 86/2015).
Non si può negare, quindi, che la figura del Responsabile del servizio finanziario abbia delle prerogative funzionali di controllo sugli atti amministrativi che comportano impegni di spesa; tale potere si esprime attraverso l’espressione dei suddetti pareri, visti e attestazioni, per i quali ai sensi del art. 153 essi sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari che li hanno resi. (Corte dei Conti Sez. Giuris. Lazio n. 334/2016).
Di esatto parere opposto la Corte dei Conti della Calabria Sez. Giuris. n. 185/2019 che ha condannato Sindaco, assessori, segretario generale e responsabile del settore tecnico in merito ad una serie di Deliberazioni di Giunta con cui venivano attribuite borse lavoro, per prestazione già effettuate in via d’urgenza, nelle quali veniva dato atto della capienza, nei rispettivi capitoli, delle somme utili al pagamento di siffatte prestazioni.
I relativi atti deliberativi erano genericamente giustificati dall’urgenza a provvedere e dall’esiguità del compenso richiesto rispetto alla prestazione svolta.
Per ognuna di esse, risultava positivamente acquisito sia il parere di regolarità tecnico amministrativa sia il parere di regolarità contabile.
Ne è conseguita una condanna per tutti i convenuti tranne che per il Responsabile dell’ufficio finanziario che ha emesso i pareri di “regolarità contabile”, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, su ogni proposta di deliberazione.
I giudici, richiamando l’art. 147 bis, hanno affermato che il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ha riguardo all’aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento, mirando solo ad attestare la copertura finanziaria, la corretta imputazione nel relativo capitolo di bilancio e il permanere degli equilibri.
Dunuqe, nel caso di specie, si è proceduto a delle liquidazioni senza il preventivo impegno di spesa, violando le norme giuscontabili che disciplinano il procedimento di spesa, creando in tal modo debiti fuori bilancio. Il Responsabile economico finanziario ha sostenuto a suo favore che si è limitato, con il parere di regolarità contabile, ad attestare la disponibilità delle somme nei capitoli di bilancio.
Conclusioni
Se il parere di regolarità contabile ha il solo scopo di attestare la disponibilità nei capitoli di bilancio, è sostenibile la tesi secondo cui per le spese che hanno comunque la loro capienza in bilancio possa essere irrilevante l’impegno di spesa? E’ pacifico che i vari passaggi procedurali giuscontabili devono essere rispettati anche al fine di avere esatta conoscenza delle reali disponibilità di bilancio. Questo è quanto aveva già affermato anche dalla Corte dei Conti, Sezione Centrale n. 22/2016 “(…)alcuna norma avrebbe potuto consentire l’assunzione di spese in difetto di previa assunzione del relativo impegno e della successiva, esatta, liquidazione della stessa” . Pertanto, a fronte di liquidazione di somme precedentemente non impegnate, è evidente che sia stata disattesa la regolare procedura di spesa, facendo venir meno nella forma e nella sostanza quel principio di regolarità che giustifica l’apposizione del parere di cui all’art. 49.
Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, il Responsabile economico finanziario deve limitarsi all’attestazione della disponibilità nei capitoli della somma del debito, rilasciando in tal caso un parere di regolarità ai sensi dell’art. 49?
Sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, è pacifico che egli non è chiamato a svolgere attività notarile ma deve, ai sensi dell’art. 153, comma 4, Tuel essere il garante della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la salvaguardia degli equilibri della gestione e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica. Quindi, ogni qualvolta si trovi di fronte a fatti che minano gli equilibri, quali possono essere anche la formazione di debiti fuori bilancio, deve immediatamente attivare qualunque procedura ritenuta utile e idonea alla salvaguardia. La formazione di debiti fuori bilancio rende evidente che non c’è stata una regolare procedura di spesa, facendo venir meno quei principi di regolarità e correttezza posti a difesa degli equilibri di bilancio. Anche in questo caso, non è giustificata l’apposizione del parere di cui all’art. 49.
Fonte: Lucia La Riccia, Il parere di regolarità contabile (art. 49 Dl. Gvo 267/2000) tra condanne e assoluzioni, Associazione Marco Polo.