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Dichiarazione dei redditi PA
Modello 770 sostituti d'imposta
Sanzioni modello 770
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11 Giugno 2025

Il modello 770

In questo articolo sono riepilogate le caratteristiche principali e la funzione del modello 770 o Dichiarazione 770.

In particolare, si procede con l’analisi dei seguenti punti:

  • Il Modello 770: cos’è e chi deve presentarlo.
  • Chi è obbligato alla presentazione del Modello 770.
  • Qual è la scadenza per l’invio telematico del modello 770?
  • Quando e come è possibile utilizzare il Modello 770 integrativo per correggere errori?
  • Dichiarazione 770 omessa.

Il Modello 770: cos’è e chi deve presentarlo

Il Modello 770 è la dichiarazione annuale dei redditi che deve essere presentata dai sostituti d’imposta e dalle Amministrazioni dello Stato. Attraverso questo modello, vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi a una serie di operazioni effettuate nel corso dell’anno.

In particolare, il Modello 770 serve a trasmettere:

  • Le ritenute fiscali operate nell’anno d’imposta di riferimento, relative a:
    • Redditi di lavoro dipendente, assimilati ed equiparati.
    • Indennità di fine rapporto.
    • Prestazioni in capitale erogate da fondi pensione.
    • Redditi di lavoro autonomo.
    • Provvigioni.
    • Altri redditi diversi soggetti a ritenuta.
  • I versamenti effettuati.
  • Il riepilogo dei crediti utilizzati e delle compensazioni operate.
  • Altri dati di natura contributiva e assicurativa richiesti.

Oltre ai sostituti d’imposta, devono utilizzare il Modello 770 anche intermediari e altri soggetti coinvolti in operazioni fiscalmente rilevanti, tra cui:

  • Erogazione di dividendi e proventi da partecipazioni.
  • Redditi di capitale e operazioni finanziarie.
  • Somme liquidate in seguito a pignoramenti presso terzi.
  • Indennizzi per acquisizioni coattive derivanti da occupazioni d’urgenza.
  • Compensi per avviamento commerciale.
  • Contributi erogati a enti pubblici e privati.
  • Riscatti da polizze vita, premi e vincite.

Chi è obbligato alla presentazione del Modello 770

L’obbligo di presentazione del Modello 770 riguarda una vasta gamma di soggetti che, nel corso dell’anno, hanno:

  • corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • partecipato a operazioni fiscalmente rilevanti.

Nello specifico, devono presentare il modello:

Società, enti e organizzazioni

  • Società di capitali residenti in Italia (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., cooperative e società di mutua assicurazione).
  • Enti commerciali equiparati alle società di capitali e residenti nel territorio dello Stato.
  • Enti non commerciali, sia pubblici sia privati, residenti in Italia, che non esercitano come attività esclusiva o principale quella commerciale.
  • Associazioni non riconosciute, consorzi e aziende speciali costituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
  • Società ed enti non residenti, di qualsiasi tipo e forma, con o senza personalità giuridica.
  • Trust.
  • Condomìni.
  • Società di persone residenti (S.s., S.n.c., S.a.s.).
  • Società di armamento e società di fatto o irregolari residenti.
  • Associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio associato di arti e professioni.
  • Aziende coniugali, qualora l’attività sia esercitata in forma societaria tra coniugi.
  • Gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Persone fisiche

  • Imprenditori individuali che esercitano attività commerciali o agricole.
  • Liberi professionisti e lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni.
  • Persone fisiche che operano ritenute alla fonte, anche se aderenti al regime forfettario.

Altri soggetti

  • Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973.
  • Curatori fallimentari, curatori della liquidazione giudiziale, commissari liquidatori ed eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
  • Soggetti che, nel 2024, hanno applicato imposte sostitutive, tra cui:
    • Imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari
    • Imposta sostitutiva su dividendi
    • Imposta sostitutiva prevista dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 (con eventuali limitazioni)
  • Soggetti obbligati a comunicazioni fiscali, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461/1997.
  • Soggetti tenuti a comunicare gli utili pagati nel 2024.
  • Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

Qual è la scadenza per l’invio telematico del modello 770?

La trasmissione del Modello 770 deve avvenire esclusivamente per via telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento dei dati dichiarati.

Ad esempio, il Modello 770 relativo all’anno d’imposta 2024 dovrà essere inviato entro il 31 ottobre 2025.

Nel caso in cui la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, il termine è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo, come previsto dalla normativa vigente.

Quando e come è possibile utilizzare il Modello 770 integrativo per correggere errori?

Il Modello 770 integrativo è lo strumento che consente ai contribuenti di correggere errori o omissioni contenuti in una dichiarazione già trasmessa in modo valido.

Si tratta di una dichiarazione successiva a quella ordinaria, presentata allo scopo di rettificare o integrare i dati originariamente comunicati.

Il termine per l’invio del Modello 770 integrativo è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione da correggere.

Dichiarazione 770 omessa

Quando una dichiarazione è considerata omessa

Secondo la normativa vigente, la dichiarazione si considera omessa nei seguenti casi:

  • Mancata trasmissione entro i termini stabiliti.
  • Invio oltre 90 giorni dalla scadenza: in questo caso la dichiarazione è considerata omessa, anche se trasmessa successivamente.
  • Utilizzo di un modello non conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
  • Assenza della sottoscrizione da parte del dichiarante.
  • Firma apposta da un soggetto non legittimato, ovvero non rappresentante legale o negoziale del dichiarante.
  • Mancata regolarizzazione della sottoscrizione entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nota: Se la dichiarazione viene trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza, non è considerata omessa, ma si applica comunque una sanzione per tardività.

Sanzioni per l’omessa dichiarazione

  • In caso di omessa presentazione, la sanzione va dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.
    (Per “ritenute non versate” si intende la differenza tra l’importo accertato e quello liquidabile ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
  • Se la dichiarazione omessa viene comunque trasmessa entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo e prima dell’avvio di un’attività di accertamento formalmente notificata al contribuente, la sanzione si riduce dal 60% al 120%, con un minimo di 200 euro.
  • Le sanzioni per l’omissione assorbono eventuali sanzioni relative all’omesso versamento o alla mancata applicazione delle ritenute.

Conseguenze penali

L’omessa dichiarazione assume rilevanza penale quando l’importo delle ritenute non versate supera i 50.000 euro. In tal caso, è prevista la reclusione da due a cinque anni.

Esclusione del ravvedimento operoso

È importante evidenziare che, se la dichiarazione viene trasmessa oltre 90 giorni dalla scadenza, essendo considerata omessa, non è possibile accedere al ravvedimento operoso. Di conseguenza, non è consentito il pagamento diretto delle sanzioni in misura ridotta per sanare l’inadempimento.

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