In caso di sinistri stradali causati da animali selvatici in libertà, non opera alcuna presunzione di colpa a carico dell’amministrazione e, dunque, spetta al danneggiato fornire prove di una precisa responsabilità a carico dell’ente pubblico (Tribunale di L’Aquila, sentenza n. 79/2015).
Il caso in oggetto riguardava un veicolo urtato da un cinghiale su una strada statale, con conseguente richiesta di risarcimento danni da parte del proprietario del veicolo nei confronti della regione Abruzzo. In primo grado, i giudici avevano accolto la richiesta del proprietario. In appello, invece, il Tribunale ha ribaltato il verdetto: poiché non esiste, infatti, alcun obbligo giuridico di custodia della fauna selvatica in capo all’amministrazione pubblica, l’attore avrebbe dovuto fornire prove di negligenza o imprudenza nella vigilanza della fauna selvatica da parte della stessa amministrazione; nel caso in oggetto, invece, non viene imputato alcun comportamento colposo della Pa, di fatto configurando una sorta di “responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno”.
Fonte: Quotidiano Enti Locali