Dall’esercizio 2021 l’accantonamento del F.C.D.E. a bilancio dovrà essere effettuato per un valore pari al 100% del determinato.
Il Fondo accantonato sarà quindi pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell’ultimo quinquennio. La media da utilizzare sarà solo quella semplice, è infatti decaduta la possibilità di avvalersi degli altri due metodi alternativi di determinazione.
Il lato divertente del nostro sistema contabile è però riconducibile al fatto che nulla costituisce mai una realtà assoluta.
Anche per l’F.C.D.E. si prospettano infatti diversi scenari, vediamo quali sono:
- È possibile calcolare l’incassato nell’anno successivo in conto residui e non ragionare sulla sola competenza. Si può determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, sommando agli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Qualora si opti per questa procedura si deve slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
- Qualora nell’esercizio precedente si siano soddisfatti determinati requisiti è possibile abbattere la % di calcolo del fondo, vediamo quale normativa richiama questa procedura e come si sviluppa:
- 1 comma 79 Legge 160/2019: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
- 1 comma 80 Legge 160/2019: “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti” (questa seconda opzione pare particolarmente azzardata essendo fortemente connessa ad azioni previsionali rischiose…).
- Stante la particolarità del momento storico che stiamo vivendo anche il periodo temporale da prendere in considerazione per la determinazione dell’accantonamento può esser oggetto di variazione. Richiamando l’art. 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”.
- Infine, riprendiamo quanto dettato dal principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi paragrafo 3.3. “Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”.
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