Con la Risoluzione n. 6 del 15 giugno 2020, il Dipartimento dell Finanze ha precisato che gli Enti Locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, a norma dell’art. 67 del Decreto Rilancio, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo – che racchiudono in sé l’atto di accertamento e quello esecutivo – anche durante il periodo di sospensione, previsto dall’art. 68 del suddetto Decreto, che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
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