La sentenza n. 14500 della Corte di Cassazione conferma alcuni punti importanti in materia di potestà impositiva in situazioni di fallimento del contribuente.
Nella sentenza in oggetto si ribadisce che:
- In caso di dichiarazione del fallimento del contribuente, quest’ultimo può impugnare gli avvisi di accertamento relativi sia all’anno di emissione della sentenza, sia agli anni precedenti.
- Gli accertamenti notificati al solo fallito e non anche al curatore fallimentare sono inopponibili nei confronti del fallimento e, dunque, il curatore non può ricevere la successiva cartella di pagamento.
Dunque, per tutelare la propria pretesa, l’ente impositore dovrebbe notificare l’avviso di accertamento sia al contribuente fallito sia al curatore; solo in questo caso, infatti, qualora l’avviso non fosse impugnato dal curatore, l’ente impositore potrebbe legittimamente procedere all’emissione del ruolo e degli altri atti esattivi azionabili nei confronti del fallimento.
Articoli correlati
←