Il Consiglio di Stato, sezione VI, ha decretato che non è necessaria la richiesta del permesso di costruire, per quanto concerne la realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno (sentenza n. 2134 del 27 aprile 2015).
Il caso oggetto della sentenza in esame riguardava un privato che, dopo aver dato comunicazione al Comune della realizzazione sul terrazzo dell’abitazione di un nuovo pergolato in legno dotato di parziale copertura di pannelli fotovoltaici, si è visto recapitare un’ordinanza comunale che disponeva la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Innanzitutto, in mancanza di una definizione legislativa di ‘pergolato’, il Consiglio di Stato ha fatto riferimento alla seguente definizione presente nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5409 del 29 settembre 2011: “manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”.
In secondo luogo, è stata richiamata anche la precisazione secondo cui “la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti” (Consiglio di Stato, sezione I, 25 giugno 2014 n. 2162).
Infine, si è considerato l’art. 10 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444: “occorre il permesso di costruire per: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
Sulla base dei riferimenti sopra citati, i giudici del caso in esame hanno reputato che la realizzazione di un pergolato non aumenti in modo reale il carico urbanistico e che, di conseguenza, la realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura del pergolato stesso non possa essere soggetta all’obbligo di richiesta del permesso di costruire.
Fonte: Quotidiano Enti Locali