Con la sentenza n. 33/2019, la Corte dei Conti ha sottolineato come le autorizzazioni necessarie a svolgere incarichi esterni da parte dei dipendenti pubblici debbano essere rilasciate prima che gli incarichi stessi vengano espletati, pena la responsabilità contabile del dipendente pubblico responsabile della comunicazione posticipata. Non sono consentite le autorizzazioni postume, perché non sono in linea con l’articolo 53, comma 10, ultimo inciso, del Dlgs 165/2001: si devono considerare infatti sempre predominanti gli interessi dell’amministrazione, dunque gli interessi generali devono sempre valere più delle aspettative particolari ed individuali del dipendente. Il dipendente ha un vero e proprio obbligo di informare il proprio datore di lavoro e non deve omettere di farlo in nessuna occasione. Come anticipato, nel caso in cui non avvisi preventivamente, il dipendente è tenuto a restituire tutti i compensi percepiti e non riversati, non tenendo conto dei costi sostenuti nell’ambito di un’attività extra esercitata in posizione di totale incompatibilità.
Fonte: Vincenzo Giannotti, Gli incarichi extra del dipendente pubblico non sono «sanabili» con un’autorizzazione postuma, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 23 settembre 2019.