Nell’Ordinanza n. 20700 del 30 settembre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte afferma che, in materia di riscossione delle Imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme riguardanti il “servizio postale ordinario” e non quelle della Legge n. 890/1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’Agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
In questa direzione, del resto, depone proprio l’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, che consente agli Ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che, in caso di notifica “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda” (comma 2) o al “portiere dello stabile dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio all’art. 60 del Dpr. n. 600/1973, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. E d’altro canto la Corte costituzionale, occupandosi della questione, ha dichiarato, con la Sentenza n. 175/2018, la conformità a Costituzione dell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, rilevando che “la semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 del Cpc. e 3 della Legge n. 890/1982” e nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta ‘Can’)”, “anche se […] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato Codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificazione a mezzo del ‘servizio postale’ ai sensi della Legge n. 890/1982, non di meno […] è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Dpr. n. 602/1973”.
Dunque, con riferimento al caso concreto, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate al portiere ed una a persona autorizzata al ritiro, i Giudici chiariscono che non sussiste alcun obbligo per l’Agente postale di procedere all’invio della raccomandata informativa al destinatario dell’atto. Poi, la Suprema Corte rafforza un principio già affermato, sottolineando che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, del Cpc., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il Giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il Giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
Fonte: Enti Locali On line