Il “pensionato” può lavorare gratuitamente e, al massimo, per un anno.
A nulla rileva la tipologia di pensionamento, l’art. 5 c. 9 del Dl. n. 95/12 riporta espressamente il concetto per cui gli incarichi di studio e consulenza sono demandabili a soggetti in pensione a patto che prestino il loro operato a titolo gratuito e per un periodo che non ecceda l’anno.
Questo è quanto emerge dalla lettura della delibera n. 180 del 6 giugno 2018 della Corte dei conti Lombardia.
La risposta giunge rispetto al quesito avanzato dal Presidente della regione Lombardia, il quale voleva sapere se l’avvocato in pensione facente parte di un comitato scientifico dovesse esercitare gratuitamente.
Si riporta quindi un estratto della delibera da cui emerge quanto scritto in testa al presente ed è possibile reperire i riferimenti del caso.
L’art. 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95. La norma testualmente dispone, con riferimento al quesito posto, che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni … di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (….)”. “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”. (…).
“non si rinvengono argomentazioni a carattere sistematico che consentano di differenziare la posizione dei componenti dei predetti Comitati fruitori di trattamento di pensione da lavoro autonomo, essendo la norma in esame finalizzata a limitare il conferimento di determinati incarichi a soggetti che già godono di un trattamento di quiescenza” (Sezione Puglia 193/PAR/2014 e CDS sentenza n.4718/2016). In particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato (come pure nelle richiamate circolari governative) si evidenzia come la ratio della disposizione in esame “è evidentemente di favorire l’occupazione giovanile”, vietando, dunque, “alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza … tali incarichi sono consentiti solamente a titolo gratuito, e per un periodo non superiore ad un anno”.
In tal senso anche sempre la Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che, nella deliberazione SCCLEG 6/2015/PREV afferma: “Come già osservato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione n. 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 35/2014 e 1/2015, non può peraltro sfuggire a questo Collegio la natura palesemente selettiva del divieto introdotto dalla norma, la quale introduce nel sistema – in modo diretto e senza deroghe o eccezioni, se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno – un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. Tale impedimento appare fondato su un elemento oggettivo che non lascia spazio a diverse opzioni interpretative”.