L’errata corrige al contratto del comparto Funzioni locali, aggiungendo una sola lettera al comma 12 dell’articolo 35, ritorna alla formulazione originaria. In particolare viene giustificata l’assenza per visita – che causa incapacità lavorativa – solo attraverso l’attestazione di presenza redatta dal medico e dal personale amministrativo della struttura in cui si è svolta la visita, senza certificato di malattia.
Una correzione di rotta rispetto alla legge 125/2013 che, modificando l’articolo 55, comma 5-ter del Dlgs 165/2001, aveva consegnato una disciplina sui permessi per visite, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, incompatibile con la disciplina contrattuale che declina la malattia solo a giorni e mai a ore.
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