Le limitazioni imposte alla spesa per il personale colpiscono anche le uscite sostenute per il “servizio civico comunale”.
Con la delibera 29 del 22 dicembre 2017, della Corte dei conti Autonomie, si rileva come, nel richiamare il D.L 50/17, art. 54 bis, si possa rilevare l’inclusione di dette spese all’interno del raggruppamento degli oneri per il personale.
All’interno del comma 7 troviamo il periodo che sconvolge il tutto, ovvero “…le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lett. a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale …”.
Unico modo per sottrarsi a detto vincolo sarà quello di dimostrare che l’erogazione dei fondi all’individuo rivesta prioritariamente carattere sociale, senza sottendere a alcun effettivo e diretto beneficio che possa contribuire all’insorgere di presunzione di esecuzione di un rapporto lavorativo, seppur temporaneo.
Concludendo si richiamano le considerazioni della Corte:
“1) le erogazioni di contributi individuali per prestazioni occasionali svolte per finalità solidaristiche, assistenziali o comunque di interesse sociale trovano la naturale disciplina nelle previsioni di cui all’art. 54-bis del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17, secondo cui la relativa spesa è ricompresa tra gli oneri per il personale;
2) la possibilità di ricorrere ad erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale, mediante contribuzioni individuali al di fuori di un rapporto di lavoro – anche solo occasionale – è affidata alla valutazione del soggetto responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell’Ente Locale, cui spetta, in concreto, di verificare la prevalenza della finalità solidaristica e l’insussistenza di elementi che depongano per l’instaurazione di un rapporto lavorativo”.