L’agente di polizia municipale non rischierà la condanna per omissione d’atti d’ufficio nel caso in cui trascuri le multe a favore di altri compiti.
Lo specifica la sezione IV pen. della Corte di cassazione con la sentenza n. 42501 del 31 ottobre 2012.
Le multe non sono atti indilazionabili connessi a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine o igiene e sanità, perlomeno se è possibile dimostrare di aver dedicato tempo ad altre mansioni ritenute prioritarie.
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