Con la sentenza n.5538/2018, il Consiglio di Stato espande l’obbligo di timbrare il cartellino anche alle avvocature pubbliche: dunque anche gli avvocati possono essere assoggettati a forme di controllo. Il controllo delle presenze e delle autorizzazioni alla loro deroga deve essere attribuito a una struttura diversa da quella dell’avvocatura civica. Questo è importante anche in vista degli eventuali procedimenti disciplinari in caso di mancata timbratura. Secondo i giudici la rilevazione delle presenze non lede le prerogative di autonomia e indipendenza in quanto è pur sempre legata al perseguimento dell’interesse pubblico.
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