La delibera 159/2017/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento riservato agli incrementi di orari lavorativi di soggetti part time in riferimento agli spazi riconducibili agli spazi assunzionali e ai limiti generici delle spese del personale.
In estrema sintesi il quadro della situazione è questo.
L’ampliamento di orario di un lavoratore part time non va ad incidere automaticamente sulle capacità assunzionali, a meno che non si stia attuando una manovra elusiva, non essendo associabile questo tipo di manovra a una trasformazione di contratto a tempo indeterminato. Mancando questo presupposto viene meno quindi l’erosione di eventuali spazi derivati dal conteggio della capacità assunzionale dell’ente.
Qualora si voglia estendere il ragionamento vedremo invece come l’incremento dell’orario lavorativo possa effettivamente configurarsi, seppur indirettamente, come una limitazione all’uso degli spazi assunzionali.
L’estensione di orario comporterà sicuramente un incremento del costo, detto eroderà tutta o parte della capacità di spesa disponibile per stare all’interno del tetto determinato nel rispetto della norma di contenimento dei costi; per questo motivo meno disponibilità residuali si configureranno quindi, indirettamente, in una rimodulazione degli spazi.